Notizie: Cittadinanza per Matrimonio - 3º parte

Concessione della cittadinanza italiana a cittadini stranieri coniugati con italiani

Il cittadino straniero, o apolide, coniugato con un cittadino italiano può chiedere di acquistare, ai sensi dell’art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni, la cittadinanza italiana.

PUOI FARE LA RICHIESTA SE:
  • risiedi legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio; (*)
(*) Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.
* link della leggere: Dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n.91

COSA FARE:
La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura del luogo di residenza.
CASI PER CUI È PREVISTO IL RIGETTO DELLA DOMANDA:
  • per motivi inerenti la sicurezza della Repubblica;
  • per condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all’estero, per reati di particolare gravità.

Fonte: Ministero Dell'Interno

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